Voto domiciliare

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione.

Il Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, nella Legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla Legge 7 maggio 2009, n. 46, ha introdotto la modalità di voto domiciliare di “elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione”.

Ai sensi della normativa sopracitata possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da grave infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’art. 29 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i Comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

 

L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del Comune di Genoni apposita domanda in carta libera, scaricabile da questo sito web e disponibile presso l’ufficio Elettorale Comunale, corredata da un certificato, rilasciato da un funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale (rivolgersi al servizio di Medicina Legale –Ales).

Tale richiesta dovrà pervenire al Comune in tempo utile per poter predisporre il servizio.