Ordinanza Sindacale 3 2014

                                                     IL SINDACO
Premesso:
che nel Comune di Genoni è attivo il servizio di raccolta differenziata  "porta a porta";
 che vi è la necessità di salvaguardare gli interessi connessi all'ambiente, all'igiene ed alla sanità pubblica;
 che l'abbandono indiscriminato di rifiuti comporta lo scadimento del decoro del centro urbano;
 che da controlli effettuati si è riscontrato in alcune zone del centro urbano e periferiche un deposito incontrollato di rifiuti solidi urbani;
 che l'abbandono di rifiuti si concretizza anche con il collocamento di sacchetti nei cestini gettacarta dislocati sul territorio urbano e nell'abbandono di bottiglie e contenitori di plastica compromettendone la funzione di  mera raccolta di piccoli rifiuti;
Viste le ordinanze n. 57 e 58 del 26/03/1997con le quali si impartiscono direttive per la corretta raccolta dei rifiuti in forma differenziata;
Ritenute sussistenti le ragioni di pubblico interesse per fronteggiare i fenomeni sopraelencati;
Visti gli artt. 192, 198 e 255 D. Lgs. n.152/06;
Visti gli artt. 7 bis e 54 del D. Lgs. 267/00;
                                                                        ORDINA
1. che è fatto obbligo di conferire i rifiuti negli appositi contenitori di raccolta forniti a tutti i cittadini dal Comune, con esposizione nei giorni e negli orari indicati nella tabella annualmente divulgata;
2. è fatto assoluto divieto di abbandonare nelle aree pubbliche e private ( strade, piazze, parchi e giardini,terreni privati, prati, boschi ecc...) qualsiasi tipo di rifiuto a prescindere dalla natura e composizione dello stesso;
3. è fatto assoluto divieto di abbandonare nei cestini gettacarta dislocati in città, sacchetti contenenti rifiuti;
4. è richiesto agli esercenti pubbliche attività, ove possibile, di tenere pulito e sgombro da rifiuti tutte le aree limitrofe ai propri esercizi.
La violazione di cui ai punti sopra indicati comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 25,00 ed un massimo di € 500,00. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi e/o ingombranti si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,00 ad euro 620,00. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è duplicata. Il trasgressore è tenuto a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. L'inosservanza comporta a carico del trasgressore l'addebito della spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione Comunale. Le Forze dell'Ordine e il Servizio di Polizia Locale sono demandate a vigilare sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza. La presente ordinanza sarà resa nota al  ubblico mediante l'apposizione di idonea segnaletica e l'affissione della stessa ali' Albo Pretorio Comunale. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione avanti il TAR -Regione Sardegna, ovvero in via alternativa e straordinaria al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.
                                                                                         

                                                                                                        Il Sindaco
                                                                                                Sig. SODDU ROBERTO